Quando una banca presta denaro a tassi da usurai,
anche se questi riguardano gli interessi di mora, il cliente non è
tenuto a versare alcun interesse nella restituzione del prestito. Lo ha
stabilito la Corte d'Appello del Tribunale di Venezia (terza sezione
civile), accogliendo il ricorso di un'azienda bellunese che aveva
avviato una causa con una banca cui aveva chiesto un prestito ancora nel
lontano 1996. Nel momento in cui l'azienda non aveva rispettato il
pagamento si era vista applicare con un decreto ingiuntivo un interesse
di mora del 36% annuo (3% mensile).
La vicenda -
riferisce il quotidiano "Il Gazzettino" - aveva già visto in primo
grado, presso la sezione staccata del Tribunale di Pieve di Cadore, una
vittoria parziale per l'imprenditore: i giudici avevano sì riconosciuto
"la natura vessatoria della clausola" della banca, ma avevano definito
il debito residuo applicando al capitale gli interessi non più al 36%
bensì al tasso legale. In appello, tuttavia, i giudici di Venezia hanno
applicato a favore dell'azienda l'articolo 1815 del Codice civile, il
quale stabilisce che se in un contratto sono convenuti "interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
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