martedì 11 gennaio 2011

Il rapporto di lavoro subordinato privato

Secondo quanto previsto dall’art. 409, n. 1 c.p.c., il rito del lavoro si applica alle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato privato.
 in tale ambito sono comprese non solo le controversie relative ad obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro, ma anche a tutte quelle in cui la pretesa fatta valere in giudizio si presenti come antecedente e come presupposto necessario della situazione di fatto posta a fondamento della domanda (Cass. n. 9339/94, n. 5253/98, n. 308/98, n. 7171/99). Il rapporto di lavoro, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, deve costituire, il presupposto necessario e non già meramente occasionale, della situazione di fatto, in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Pertanto l’elemento caratterizzante è costituito dalla subordinazione, che si concretizza in un vincolo di natura personale che sottopone il lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, il rito del lavoro si applica anche ai rapporti non inerenti l’esercizi dell’impresa, come, ad esempio, il lavoro domestico, il lavoro a domicilio ed il rapporto di portierato negli stabili urbani ( Cass. 29 marzo 1985, n. 2221, Pret. Milano 18 febbraio 1987).

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