L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha tra l’altro chiarito la corretta interpretazione dell’attuale articoli 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
“Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale”.
Pertanto, i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (1), dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
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