sabato 22 gennaio 2011

L’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha tra l’altro chiarito la corretta interpretazione dell’attuale articoli 50, comma 1, lettera c-bis) del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
“Per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale”.
Pertanto,  i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (1), dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.

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